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Plastica usa e getta: al via le misure restrittive con la pubblicazione sull'SO n. 41 alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, attuazione della direttiva (UE) 2019/904.
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Sono previste sanzioni per l'immissione sul mercato di prodotti non conformi o per la mancata partecipazione ai sistemi, salvo che il fatto costituisca reato.
L'allegato contiene l'elenco dei prodotti di plastica monouso.
Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.
(SO n. 41 alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285)
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente le norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della legislazione e delle politiche dell'Unione Europea e, in
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, delegando al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione Europea - Legge di Delegazione Europea 2019-2020, e, in
in particolare, gli articoli 1 e 22 e l'allegato A, n. 20);
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa
in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, contenente disciplina
dell'attività di Governo e di organizzazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cuscinetto
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a
regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione del
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contenente regole in
Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di
alcuni prodotti di plastica sull'ambiente;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottato nella riunione del 5 agosto 2021;
Vista la comunicazione alla Commissione Europea del 22 settembre 2021 in
applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE)
2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre
2015, che prevede una procedura informativa in materia di
regolamenti tecnici e norme relative ai servizi della Società
Ottenuto il parere della Conferenza unificata di cui all'art
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso in
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera di
deputati e Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nel
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della Transizione Ecologica, d'intesa con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del
giustizia, economia e finanza, sviluppo economico e
1. Il presente decreto contiene misure volte a prevenire e ridurre
l'impatto di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in
particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a
promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli
prodotti e materiali imprenditoriali, innovativi e sostenibili,
contribuendo così alla riduzione della produzione di rifiuti,
il corretto funzionamento del mercato e la promozione dei comportamenti
responsabile della corretta gestione dei rifiuti di plastica.
Tale decreto comprende anche misure volte a promuovere
l'uso di plastica riciclata adatta al contatto diretto
cibo in bottiglie per bevande.
1. Il presente decreto si applica ai prodotti di plastica monouso,
di cui all'allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabili, nonché
agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
2. Fatte salve le norme in materia di igiene e sicurezza
alimenti e materiali e oggetti destinati al contatto
con lo stesso (MOCA), le disposizioni del presente decreto
prevalere sulle norme incompatibili della parte quarta del decreto
1. Ai fini del presente decreto si applica quanto segue
a) "plastica": il materiale costituito da un polimero, come
definito all'articolo 3, punto 5) del Regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, che
potrebbero essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che
funzionare come un importante componente strutturale dei prodotti
finito, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati
modificato chimicamente; sono esclusi da questa definizione
materiali come vernici, inchiostri, adesivi e rivestimenti in
plastica di peso inferiore al 10% in peso
prodotto totale, che non costituiscono un componente strutturale
b) "prodotto di plastica monouso": un prodotto fabbricato
realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto
fatto di polimeri naturali chimicamente non modificati, e che
non è concepito, progettato o immesso sul mercato per svolgere, in
corso della sua vita, più spostamenti o rotazioni per
essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere
tuttavia riutilizzato per lo stesso scopo per il quale era
concepito. Ad esempio, non sono considerati prodotti di plastica
contenitori monouso per cibo secco, compresi quelli
stagionato, o per cibi venduti freddi che richiedono ulteriore
preparazione, contenitori contenenti alimenti in quantità
più grande di una singola porzione o contenitori per alimenti
singola porzione venduta in più unità;
c) "plastica oxo-degradabile": la plastica contenente
additivi che per ossidazione portano alla frammentazione
materiale plastico in microframmenti o decomposizione chimica;
d) "attrezzo da pesca": qualsiasi attrezzo o parte di esso utilizzato
nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare
risorse biologiche marine o galleggianti sulla superficie del mare
e viene utilizzato allo scopo di attrarre e catturare o allevare detto
e) "rifiuto dell'attrezzo da pesca": l'attrezzo da pesca restituito
nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compreso tutto
componenti, sostanze o materiali che facevano parte o erano
attaccato all'attrezzo da pesca quando è stato lanciato, però
f) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di a
prodotto sul mercato. Non è considerata "immissione sul mercato"
distribuzione di un prodotto dopo la prima messa in servizio a
g) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto
per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato locale
nazionale nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o
h) "norma armonizzata": una norma adottata sulla base di una
richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della
Normativa dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, comma
1), lettera c), del Regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento
Unione Europea e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
i) "rifiuto": il rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
l) "regime di responsabilità estesa del produttore": il
responsabilità estesa del produttore definita all'articolo 183,
comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro
che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a
indipendentemente dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a
distanza come definita dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e posti sul mercato
prodotti domestici in plastica monouso o prodotti in plastica monouso
attrezzi da pesca riempiti o contenenti plastica, diversi da
le persone che esercitano l'attività di pesca di cui all'articolo 4,
punto 28), del Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; vale a dire
2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro
o in un paese terzo che vende a titolo professionale ad un altro
Stato membro direttamente ai nuclei familiari o ad utenti diversi da
famiglie private, attraverso contratti a distanza come definiti
dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 206
del 2005, prodotti in plastica monouso, prodotti in plastica monouso
attrezzi da pesca pieni o contenenti plastica, eccetto
le persone che esercitano l'attività di pesca di cui all'articolo 4,
punto 28 del Regolamento (UE) n. 1380/2013;
n) "incasso": raccolta definita nell'articolo 183, comma 1,
lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
o) "raccolta differenziata": raccolta differenziata definita
Articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3
p) "trattamento": il trattamento definito nell'articolo 183, comma
1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
q) "imballaggio": l'imballaggio definito nell'articolo 218, comma 1,
lettere a) b), c) ed), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
r) "plastica biodegradabile": plastica in grado di subire una
decomposizione fisica, biologica a causa della quale finisce
si decompone in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua, ed è,
secondo le norme europee sugli imballaggi, recuperabili
mediante compostaggio e digestione anaerobica;
s) "impianto portuale di raccolta": qualsiasi impianto fisso,
galleggiante o mobile in grado di fornire il servizio di
raccolta dei rifiuti dalle navi;
t) "prodotti del tabacco": i prodotti del tabacco come definiti
Articolo 2, lettera e) del decreto legislativo 12 gennaio 2016,
1. Al fine di produrre una riduzione quantificabile entro il 2026
consumo dei prodotti in plastica monouso elencati nella parte A
dell'allegato, rispetto al 2022 e per invertire le tendenze in crescita
dei consumi, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro
sviluppo economico, le regioni o le province autonome di Trento
e Bolzano stipulano accordi di programma e contratti con le istituzioni
pubblico, con aziende, enti pubblici o privati e associazioni di
categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche per il perseguimento di
a) attuazione di specifici piani di settore per la riduzione del
consumo di prodotti di plastica usa e getta di cui all'allegato, parte A,
nonché il recupero e l'ottimizzazione dei conseguenti flussi di rifiuti
b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi
produzione e distribuzione e tecnologie idonee a prevenire o
ridurre la produzione di rifiuti da prodotti in plastica
smaltibili come da allegato, parte A e per ottimizzare la raccolta e
il recupero, nonche 'promozione di prodotti alternativi purche' no
c) sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in
plastica monouso di cui all'allegato, parte A, ai fini della modifica
cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine
e strumenti di controllo verso la produzione dei prodotti
d) attività di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi
aspetti economici e ambientali delle alternative basate sui prodotti
riutilizzabili, e delle attività volte al riciclo e al
raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;
e) monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica
monouso come da allegato, parte A e dei prodotti riutilizzabili
immessi sul mercato, finalizzati anche all'acquisizione di
informazioni necessarie per quantificare la riduzione di
consumi e gli obblighi in materia di comunicazione dei dati su
riutilizzo dei beni da cui provengono i rifiuti;
f) promuovere, anche attraverso l'avvio di sperimentazioni a
livello territoriale, alternative basate sull'uso dell'acqua e
bevande alla spina, prodotti durevoli e riutilizzabili per entrambi
l'acquisto e per il consumo in loco o da asporto e
g) sostenere e promuovere la nascita, la diffusione e
consolidamento dei modelli economici in cui viene fornita agli espositori
il servizio di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna di
2. Con gli accordi e i contratti di cui al comma 1 sono altresì
a) la raccolta delle informazioni necessarie per lo sviluppo di
materie prime, processi e prodotti sia usa e getta che riutilizzabili e
la raccolta dei dati per la costruzione del "Life Cycle Assessment"
b) lo sviluppo di standard di qualità per:
1) la determinazione delle caratteristiche qualitative di
materie prime e additivi utilizzabili in fase di produzione;
2) la determinazione della prestazione minima del prodotto
durante le fasi di utilizzo, compreso il trasporto, lo stoccaggio e
uso, sanificazione e riutilizzo;
c) lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per la raccolta,
riciclo e reintroduzione della plastica nel ciclo produttivo,
nonché per l'intercettazione selettiva e l'avvio del riciclaggio e al
riutilizzo di prodotti in plastica monouso e alternative
d) informazioni sui sistemi di restituzione dei prodotti utilizzati da
parte del consumatore. Le informazioni riguardano i sistemi
restituzione, ritiro, sanificazione e recupero di
prodotti in plastica monouso, il ruolo degli utenti e dei consumatori
in detti sistemi, nonché il significato dei marchi apposti sul
3. Gli accordi e i contratti di cui al comma 1 specificano il
calendario delle azioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e comunicato alla Commissione Europea.
4. Per le finalità di cui al presente decreto, come ulteriormente
misure volte a ridurre i prodotti di plastica monouso, in
particolare di quelli elencati nell'allegato, parte A, le stazioni
gli appaltatori favoriscono l'uso di prodotti alternativi a quelli in
plastiche usa e getta anche attraverso specifiche e clausole tecniche
criteri ambientali minimi contrattuali definiti nell'ambito del
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi in
settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma
1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le linee di credito
pertinente. Per le finalità di cui al presente comma, entro un anno dal
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del
transizione ecologica adotta criteri ambientali con proprio decreto
minimi per i servizi di ristorazione con e senza installazione di
distributori automatici di alimenti, bevande e acqua, nonche' i
criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e produzioni
5. Il Ministro della transizione ecologica, una volta all'anno,
notificare alla Commissione le misure adottate. Le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero
per la transizione ecologica, entro il 30 marzo di ogni anno, il
misure adottate a livello regionale e gli accordi e i contratti di
programma sottoscritto in questo articolo. Gli accordi e
i contratti stipulati dalle Regioni sono pubblicati in esclusiva
6. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche a
7. Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e
prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, si riconosce,
un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro il limite massimo
totale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024, a tutte le aziende che acquistano e utilizzano prodotti del
tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, che
sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e
compostabile, certificata secondo UNI EN 13432:2002. Il
contributo è dovuto nella misura del 20 per cento delle spese sostenute
e documentata per i predetti acquisti ed è riconosciuta fino al
all'importo massimo annuo di € 10.000 per ciascun beneficiario.
Il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, del
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre al
formazione del reddito d'impresa né della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è rilevante ai fini del
finalità del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Con decreto del Ministro della transizione ecologica del
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro
economia e finanza, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del
contributo, anche al fine di rispettare il limite massimo di spesa di
di cui al presente paragrafo, attribuendo criteri di priorità ai prodotti
usa e getta destinati a venire a contatto con gli alimenti.
8. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettera
c), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei
esercizi 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero del
transizione ecologica, da adottarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il
modalità di assegnazione delle suddette somme.
9. Al fine di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, il
consumo di prodotti in plastica monouso nelle istituzioni
scuole statali e paritarie e di educare al corretto smaltimento
e la possibilità di riciclare e riutilizzare i prodotti in plastica
usa e getta, il Ministero della Pubblica Istruzione sostiene le istituzioni
scuole nell'adozione del modello di «scuola per un futuro»
sostenibile» anche attraverso la partecipazione a reti scolastiche.
10. A copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8, pari al 13
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, sì
prevede mediante una corrispondente riduzione dell'accantonamento per
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis del
Prato. 234 del 2012. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, i necessari
1. È vietata l'immissione sul mercato di prodotti in plastica
gli articoli monouso elencati nella parte B dell'allegato e i prodotti di
2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di
di cui al comma 1 è consentito, fino ad esaurimento delle scorte, a
a condizione che si possa dimostrare di essere immesso sul mercato in
data antecedente l'effettivo inizio dell'obbligazione ai sensi del
3. La collocazione nel
mercato dei prodotti in materiale biodegradabile e
compostabile, certificato secondo lo standard europeo della norma
UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima
rinnovabile pari o superiore al 40 per cento e, dal 1° gennaio
2024, superiore ad almeno il 60 per cento, nei seguenti casi:
a) dove non è possibile utilizzare alternative riutilizzabili a
prodotti di plastica usa e getta destinati a venire a contatto con
alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
b) se è previsto l'uso in circuiti controllati che
conferiscono in via ordinaria e stabile, con raccolta differenziata,
rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali mense, strutture e
c) qualora tali alternative, in considerazione delle specifiche
circostanze di tempo e di luogo non forniscono adeguate garanzie in
termini di igiene e sicurezza;
d) in considerazione del particolare tipo di alimento o
e) in circostanze che coinvolgono un gran numero di
f) se l'impatto ambientale del prodotto riutilizzabile è
peggio delle alternative biodegradabili e compostabili monouso,
sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
valutata a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, 27,1 milioni
euro per l'anno 2023, 22,9 milioni di euro per l'anno 2024, 26,9
milioni di euro per l'anno 2025, 25,5 milioni di euro da
2026 è fornito mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il ministro
economia e finanza è autorizzata a versare contributi con i propri
decreta le necessarie modifiche di bilancio.
1. A partire dal 3 luglio 2024, prodotti in plastica monouso
elencati nella parte C dell'allegato i cui cappucci e coperchi sono di
la plastica può essere immessa sul mercato solo se i cappucci e i
i coperchi rimangono attaccati ai contenitori per tutta la durata dell'uso
prodotto atteso. Ai fini del presente paragrafo, i cappucci e i coperchi
di metallo con guarnizioni di plastica non sono considerati fatti di
2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di
di cui al comma 1 è consentito, fino ad esaurimento delle scorte, a
a condizione che si possa dimostrare di essere immesso sul mercato in
data antecedente l'effettivo inizio dell'obbligazione ai sensi del
3. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea di norme armonizzate adottate ai sensi del
dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2019/904, i prodotti di
di cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti ivi previsti se
4. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato:
a) a partire dal 2025, fabbricati con polietilene tereftalato come
componente principale ("bottiglie in PET"), deve contenere almeno
25 percento di plastica riciclata, calcolata come media per tutti
Bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di
plastica riciclata, calcolata come media per tutte queste bottiglie per
bevande immesse sul mercato nazionale.
5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i
i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, assicurano la
riappropriazione del materiale post-consumo ai produttori per
bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, che definisce
la quota percentuale da restituire e le relative modalità di
1. Ciascun prodotto in plastica monouso elencato nella parte D
dell'allegato e immessi sul mercato reca sull'imballaggio o sul
si è prodotta una marcatura a caratteri grandi, ovviamente
leggibili ed indelebili, secondo le modalità indicate dal regolamento
di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.
2. Il contrassegno di cui al comma 1 informa i consumatori circa:
a) metodi di gestione dei rifiuti appropriati coerenti con i
sistemi di raccolta esistenti, nonché forme di smaltimento da
evitare per lo stesso in accordo con la gerarchia dei rifiuti;
b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza
negativo sull'ambiente di dispersione o altre forme di
3. Le disposizioni del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a cui si aggiungono i
4. Messa a disposizione sul mercato interno, come definito
Articolo 3, comma 1, lettera g), dei prodotti di plastica monouso
non sono conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1, è
consentito fino ad esaurimento scorte, a condizione che sia possibile
prova di immissione sul mercato in data anteriore al
decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma.
1. Entro il 31 dicembre 2024 o entro il 5 gennaio 2023 per
per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore
istituito prima del 4 luglio 2018, rifiuti derivanti da prodotti di
materie plastiche monouso elencate nella parte E, sezione I dell'allegato,
sono gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II
della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
o sistemi specifici da istituire con decreto adottato ai sensi dell'art
ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. A tal fine, fatte salve le disposizioni del
articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
dalle disposizioni del Titolo II della Parte Quarta dello stesso
decreto, per quanto non già previsto, i produttori,
in proporzione al peso del componente plastico rispetto a
quella del prodotto, assicurare la copertura dei costi sotto indicati
a) i costi delle azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 10
b) i costi di raccolta dei rifiuti per questi prodotti consegnati
nei sistemi di raccolta pubblica, comprese le infrastrutture e i suoi
funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali
c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il
successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.
2. Entro il 31 dicembre 2024 o entro il 5 gennaio 2023 per i
regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti prima del 4
Luglio 2018, i rifiuti derivanti dai prodotti usa e getta elencati nel
Parte E, Sezione II dell'Allegato, sono gestiti attraverso i sistemi
già istituito ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sistemi specifici da istituire con decreto adottato ai sensi del
ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Entro il 5 gennaio 2023, i rifiuti derivanti da
i prodotti di cui alla parte E, sezione III dell'allegato, sono gestiti
attraverso sistemi di responsabilità estesa del produttore. IL
i produttori garantiscono, in proporzione al peso del
componente plastico rispetto a quello del prodotto, il coperchio
a) le misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 in relazione a
b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e successiva
trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell'art
178-ter, comma 3, punto 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
3. Con particolare riguardo ai prodotti monouso elencati in
Parte E, sezione III dell'allegato, i fabbricanti garantiscono inoltre,
in proporzione al peso del componente plastico rispetto a
quella del prodotto, la copertura delle spese di ritiro del
rifiuti per questi prodotti inviati ai sistemi di raccolta pubblica,
compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e successivamente
trasporto e trattamento di tali rifiuti. Questi costi includono il
creazione e messa a disposizione, per gli utenti, di
infrastrutture specifiche per la raccolta di tali rifiuti
prodotti, come contenitori idonei o contenitori nel
luoghi in cui normalmente vengono smaltiti i rifiuti.
4. Entro il 31 dicembre 2024, rifiuti di attrezzi
le attività di pesca contenenti plastica sono gestite attraverso i sistemi istituiti nel
ai sensi della Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006,
o sistemi specifici da stabilire con decreto adottato ai sensi del
dell'articolo 178-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il Ministro del
transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare
il tasso di raccolta annuale minimo nazionale per gli attrezzi da pesca
scarti contenenti plastica per il riciclaggio. I regimi costituiti
ai sensi del presente paragrafo garantiscono che i fabbricanti di utensili
i pescherecci contenenti plastica coprono le spese di raccolta
differenziato dei suddetti strumenti quando vengono smaltiti e smaltiti
agli impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni del
recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 aprile 2019 o ad altri sistemi di raccolta
equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del
presente decreto, le spese di successivo trasporto e trattamento,
nonché i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo
10. I requisiti di cui al presente paragrafo integrano i requisiti
applicabile ai rifiuti dei pescherecci di cui alle disposizioni
di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 sugli impianti portuali
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i regimi di responsabilità estesa
del produttore stabilito prima del 4 luglio 2018 adeguare il proprio
6. I sistemi di cui al presente articolo si identificano con gli attori
coinvolti, compresi i gestori dei rifiuti, i costi da coprire in
sulla base dei servizi necessari da fornire, in modo trasparente, secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità, sulla base di
determinazioni sui costi efficienti assunte dall'Autorità
regolamento per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA). I costi di
rimozione dei rifiuti sono limitate alle attività intraprese da
organi di governo del territorio, ove istituiti ed operanti, ovvero da
Comuni, ovvero da enti pubblici e privati che operano per loro conto;
in tal caso, la determinazione del corrispettivo per il servizio da
tali resi sono fissati in proporzione ai costi sostenuti. Al
al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, contributi
finanziaria per i costi di rimozione dei rifiuti può essere
determinato mediante la fissazione di importi fissi adeguati su base pluriennale.
7. I sistemi istituiti ai sensi del presente articolo sono
i produttori del prodotto sono obbligati ad aderire e il
possibilità di partecipazione di utenti o altri
categorie di operatori interessati, in relazione al settore della
riferimento, cui possono aderire anche attraverso le associazioni di
categoria di appartenenza, stabilita a livello nazionale.
8. Al fine di garantire la riduzione dei consumi, la raccolta e il
recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E,
dell'allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il Ministro
sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano stipulano accordi di programma e contratti con i settori
interessati, ai sensi degli artt. 206 e 206-ter del
decreto legislativo n. 152 del 2006 con finalità e modalità
indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, del presente decreto.
9. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, costituiti
in un altro Stato membro adempiono ai loro obblighi ai sensi del
disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto
10. Produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono i
prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato,
in un altro Stato membro dell'UE in cui non lo sono
stabilito, designare una persona fisica o giuridica, come
rappresentante autorizzato e responsabile dell'adempimento del
obblighi del produttore nell'altro Stato membro.
1. I sistemi di responsabilità estesa del produttore istituiti nel
ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 garantiscono la raccolta differenziata
finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di
utilizzo di plastica riciclata di cui all'articolo 6, comma 3:
a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti prodotti di
materie plastiche monouso elencate nella parte F dell'allegato pari a 77 per
cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso posti sul
b) entro il 2029, di un quantitativo di rifiuti prodotti di
materie plastiche monouso elencate nella parte F dell'allegato pari a 90 per
cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso posti sul
2. I prodotti in plastica monouso elencati nella parte F
dell'allegato immesso sul mercato può essere considerato
equivalente alla quantità di rifiuti generati da questi prodotti,
compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. Per decreto di
Ministro della transizione ecologica, di natura non regolamentare,
possono essere predisposti sistemi di deposito e rimborso dedicati per
i prodotti elencati nella parte F dell'allegato e possono essere
definiti obiettivi specifici di raccolta differenziata.
3. Ferme restando le percentuali di cui al comma 1, è possibile
procedere alla raccolta congiunta di alcune tipologie di rifiuti
prodotti di plastica monouso a condizione che non li influenzi
potenziale da preparare per il riutilizzo, il
riciclaggio e altre operazioni di recupero e offrire, al completamento di
tali operazioni, un risultato di qualità paragonabile a quella
ottenuta tramite raccolta differenziata dedicata a specifiche
rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F, nel rispetto della
condizioni previste dall'articolo 13-ter del decreto del Ministro
della sanita '21 marzo 1973, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104 di 20
1. Al fine di informare i consumatori e incoraggiarli ad adottare
comportamenti responsabili al fine di ridurre la dispersione di
rifiuti di prodotti in plastica di cui al presente decreto, il
Ministero della Transizione Ecologica, sentito il Ministero della
sviluppo economico, adotta una Strategia con proprio decreto
nazionale per la lotta all'inquinamento da plastica che
comprende misure per incoraggiare l'adozione di un comportamento
responsabile per l'acquisto di prodotti in plastica monouso e a
comunicare ai consumatori dei prodotti in plastica monouso elencati
nella parte G dell'allegato e degli attrezzi da pesca contenenti
a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di
opzioni di riutilizzo e gestione dei rifiuti per questi prodotti
plastica usa e getta e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le
migliori pratiche nella gestione dei rifiuti ai sensi del
dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) l'impatto sull'ambiente, in particolare sull'ambiente marino e sul
acque interne, dispersione o altro smaltimento improprio di
rifiuti di questi prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca
c) l'impatto ambientale delle cattive pratiche, la percentuale di
contenuto di plastica presente in alcuni prodotti, nonché
l'impatto di metodi impropri di smaltimento di tali rifiuti
prodotti in plastica monouso su fognature, scarichi
delle acque grigie domestiche e sui canali di scolo delle acque stradali
d) modalità di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili
e compostabile certificata EN 13432 con rifiuto organico, ovunque
le condizioni di cui all'articolo 182-ter, comma 6, del
2. La Strategia di cui al presente articolo è adottata con
supporto dell'ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i
sistemi di cui all'articolo 8, le Regioni e le Province autonome, i
Comuni e associazioni di consumatori e di tutela dell'ambiente.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione
adotta «Scuola di rigenerazione», il Piano per la transizione ecologica
e culturale, che ne prevede la realizzazione, in favore
della scuola comunita', di attivita' formative volte al
promozione della consapevolezza e della conoscenza di
problemi legati al consumo di plastica monouso e a
trasformare le abitudini di vita in modo sostenibile. Piano
prevede inoltre i criteri specifici per l'individuazione dei
soggetti idonei allo svolgimento di attività formative
in modo che l'offerta formativa si svolga in modo imparziale e obiettivo.
1. Le misure adottate con il presente decreto sono integrate nel
piani e programmi di cui agli articoli 121, 180, 198-bis, 199,
225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il
articoli 11 e 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190,
e nei piani di raccolta e gestione dei rifiuti stabiliti a norma di legge
della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio,
2. Le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9
rispettare la legislazione alimentare dell'UE come garanzia
igiene e sicurezza alimentare, promuovendo, ove possibile,
l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto
si riferisce a materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Per determinare se un contenitore per alimenti è da considerarsi a
prodotto plastico monouso ai fini del presente decreto, in
oltre ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui
in allegato è fondamentale tener conto dell'andamento di
contenitore da disperdere nell'ambiente, a causa della sua
volume o le sue dimensioni, in particolare nel caso di
1. Il Ministero della transizione ecologica comunica annualmente
a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte A
dell'allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per
dimostrare la riduzione dei consumi ai sensi dell'articolo 4;
b) informazioni sulle misure di cui all'articolo 4;
c) dati sui prodotti in plastica monouso elencati nella parte F
dell'allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno il
territorio nazionale, per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi
di raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 9;
d) dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica
immessi sul mercato e gli attrezzi da pesca scartati raccolti ciascuno
e) informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie
per le bevande elencate nella parte F dell'allegato, per dimostrare la
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6;
f) dati sui rifiuti post-consumo da prodotti in plastica monouso
di cui alla parte E, sezione III dell'allegato, che sono stati
2. La comunicazione dei dati di cui al comma 1 è prevista entro
diciotto mesi dalla fine dell'anno solare di riferimento in cui si trovano
stato raccolto. Per le finalità di cui al presente articolo, il primo anno
il riferimento civile è l'anno 2022 per i dati di cui alle lettere
a), b), c) ed) del comma 1 e l'anno 2023 per i dati di cui al
lettere e) ed f) del comma 1.
3. I dati di cui al comma 1 sono comunicati per via telematica
secondo il formato stabilito dalla Commissione Europea. I dati e la
le informazioni sono accompagnate da un rapporto di ispezione del
qualità delle fonti, della metodologia utilizzata, dell'organizzazione, del
completezza, affidabilità e coerenza degli stessi.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'immissione in commercio o
la messa a disposizione di prodotti in violazione delle disposizioni
L'articolo 5, comma 1 è punito con sanzione amministrativa
pecuniaria da € 2.500 a € 25.000. Stessa sanzione si
si applicano in caso di immissione sul mercato o messa a disposizione
di prodotti con caratteristiche diverse da quelle
indicati nell'articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di contrassegno
di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione è aumentata fino a
raddoppiare il massimo se una quantità di
prodotti che valgono più del 10 per cento del fatturato di
2. I produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione
i sistemi di cui all'articolo 8, comma 7 sono puniti con la sanzione
pecuniaria amministrativa di 5.000 euro, ove la condotta non sia
già sanzionato ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo,
o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai sensi dell'art
legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertamento delle violazioni e
è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie
ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di
di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad uno specifico capitolo del reddito del
bilancio dello Stato da riassegnare, con decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai relativi capitoli del
stime degli enti di appartenenza dei soggetti
procedere all'accertamento e contestazione delle violazioni,
destinati al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni di cui al presente articolo.
5. Chi con un'azione o un'omissione viola varie disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 o commette più violazioni degli stessi
provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista per il
violazione più grave aumentata fino al doppio. La stessa sanzione
si applica a chi ha più azioni od omissioni, esecutive di una
stesso disegno, commette anche più violazioni in tempi diversi
delle stesse o diverse disposizioni di cui al presente articolo.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
a) l'articolo 1, comma 545, della legge n. 205;
b) Articolo 226-quater, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo
2. All'articolo 218, comma 1, lettera dd-bis), del decreto
legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «o altre sostanze» sono
aggiunto quanto segue: «ad eccezione dei polimeri naturali che non
3. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 di
2006, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A chiunque
immette sul mercato interno imballaggi che non soddisfano i requisiti richiesti
all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro”.
4. All'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo n. 152 di
2006, vengono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, la parola "234," è soppressa;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai soggetti di
di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di
partecipazione alla stessa, si applica la sanzione amministrativa
somma pecuniaria di 5.000 euro, fermo restando l'obbligo di
5. Con riferimento ai rifiuti di cui all'allegato, parte E, sezione
III, i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2,
coprono le spese sostenute dai Comuni per il
attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006, ai sensi dello stesso.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10 e
dall'articolo 5, comma 4, dall'attuazione del presente decreto n
devono sorgere nuovi o maggiori oneri finanziari
2. Le amministrazioni interessate adempiono agli obblighi
previste dal presente decreto con risorse umane, strumentali e
finanziaria disponibile ai sensi della normativa vigente.
1. Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Tale decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiano. Chiunque sia responsabile è obbligato ad osservarlo e farlo
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione
1) Tazze o bicchieri per bevande, compresi i loro tappi e
2) contenitori per alimenti, ovvero contenitori come scatole con or
senza coperchio, utilizzato per cibi che insieme soddisfano i
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente consumato direttamente dal contenitore; e
c) pronto per il consumo senza ulteriore preparazione, per
ad esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi contenitori per fast food o altri tipi di cibo
pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione dei contenitori
per bevande, piatti, confezioni e involucri contenenti alimenti
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 su
1) Tamponi di cotone, eccetto quando nell'ambito di
applicazione della Direttiva del Consiglio 90/385/CEE o
2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione
Direttiva 90/385/CEE o Direttiva 93/42/CEE;
6) aste da attaccare per sostenere i palloncini, tranne i
palloncini per usi e applicazioni industriali o di altro tipo
professionisti che non sono distribuiti ai consumatori e relativi
7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, es
contenitori come scatole con o senza coperchio, usati per alimenti
che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal contenitore;
c) sono comunque pronti per il consumo senza ulteriore preparazione
ad esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi contenitori per fast food o altri tipi di cibo
pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione dei contenitori per
bevande, piatti, confezioni e involucri contenenti alimenti;
8) contenitori per bevande in polistirolo espanso e affini
9) tazze o bicchieri per bevande in polistirolo espanso e
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4
Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ovvero
cioè contenitori usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie
per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche' imballaggi compositi
di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:
a) contenitori per bevande in vetro o metallo con tappo e
b) contenitori per bevande destinati e utilizzati per alimenti a
fini medici speciali di cui all'articolo 2, lettera g), of
Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
che sono in forma liquida.
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 7 sui requisiti di
1) Assorbenti igienici e assorbenti interni e applicatori di assorbenti interni;
2) salviettine umidificate, ovvero salviette preumidificate per
igiene personale e domestica;
3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in
combinazione con prodotti del tabacco;
4) tazze o bicchieri per bevande.
I. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, comma 1, on
1) Contenitori per alimenti, ovvero contenitori come scatole con or
senza coperchio, utilizzato per cibi che insieme soddisfano i
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal contenitore; e
c) sono comunque pronti per il consumo senza ulteriore preparazione
ad esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi contenitori per fast food o altri tipi di cibo
pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione dei contenitori per
bevande, piatti, confezioni e involucri contenenti alimenti;
2) confezioni e involucri in materiale flessibile e contenenti
alimenti destinati al consumo immediato direttamente dalla confezione o
3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri,
cioè contenitori usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie
per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche' imballaggi compositi
di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non contenitori di vetro
o metallo per bevande con tappi e coperchi in plastica;
4) tazze o bicchieri per bevande, compresi i loro tappi e
5) Sacchetti di plastica leggeri definiti
Articolo 3, punto 1-quater, della Direttiva 94/62/CE.
II. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, commi 2 e
3, sotto la responsabilità estesa del produttore
1) salviettine umidificate, ovvero salviette preumidificate per
igiene personale e domestica;
2) palloni, ad eccezione dei palloni industriali o per altri usi
usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti a
III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8,
comma 3, sulla responsabilità estesa del produttore
Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in
combinazione con i prodotti del tabacco.
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 9 sulla raccolta
differenziato e di cui all'articolo 6 comma 5, sui requisiti di
Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri,
compresi i loro cappucci e coperchi, ma non:
a) bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappo e
b) bottiglie per bevande destinate e utilizzate per alimenti a
fini medici speciali di cui all'articolo 2, lettera g), of
Regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 10 sulle misure di
1) Contenitori per alimenti, ovvero contenitori come scatole
con o senza coperchio, utilizzato per saziare cibi
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal contenitore;
c) sono comunque pronti per il consumo senza ulteriore preparazione
ad esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi contenitori per fast food o altri tipi di cibo
pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione dei contenitori per
bevande, piatti, confezioni e involucri contenenti alimenti;
2) confezioni e involucri in materiale flessibile e contenenti
alimenti destinati al consumo immediato direttamente dalla confezione o
3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri,
cioè contenitori usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie
per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche' imballaggi compositi
di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non contenitori di vetro
o metallo per bevande con tappi e coperchi in plastica;
4) bicchieri per bevande e relativi tappi e coperchi;
5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in
combinazione con prodotti del tabacco;
6) salviettine umidificate, ovvero salviette preumidificate per
igiene personale e domestica;
7) palloni, esclusi i palloni industriali o per altri usi
usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti a
8) Sacchetti di plastica leggeri definiti
Articolo 3, punto 1-quater, della Direttiva 94/62/CE;
9) assorbenti, assorbenti e applicatori di assorbenti interni;
10) prodotti realizzati con materiali biodegradabili e
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