Plastica usa e getta: misure restrittive in Gazzetta Ufficiale

2021-12-07 00:31:34 By : Ms. Katie Hu

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Plastica usa e getta: al via le misure restrittive con la pubblicazione sull'SO n. 41 alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, attuazione della direttiva (UE) 2019/904.

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Sono previste sanzioni per l'immissione sul mercato di prodotti non conformi o per la mancata partecipazione ai sistemi, salvo che il fatto costituisca reato.

L'allegato contiene l'elenco dei prodotti di plastica monouso.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.

(SO n. 41 alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285)

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente le norme generali

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione

della legislazione e delle politiche dell'Unione Europea e, in

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, delegando al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

dell'Unione Europea - Legge di Delegazione Europea 2019-2020, e, in

in particolare, gli articoli 1 e 22 e l'allegato A, n. 20);

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, delega al Governo

per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa

in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, contenente disciplina

dell'attività di Governo e di organizzazione della Presidenza del

Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cuscinetto

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato a

regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione del

effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contenente regole in

Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di

alcuni prodotti di plastica sull'ambiente;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,

adottato nella riunione del 5 agosto 2021;

Vista la comunicazione alla Commissione Europea del 22 settembre 2021 in

applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE)

2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre

2015, che prevede una procedura informativa in materia di

regolamenti tecnici e norme relative ai servizi della Società

Ottenuto il parere della Conferenza unificata di cui all'art

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso in

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera di

deputati e Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nel

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della Transizione Ecologica, d'intesa con i Ministri

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del

giustizia, economia e finanza, sviluppo economico e

1. Il presente decreto contiene misure volte a prevenire e ridurre

l'impatto di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in

particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a

promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli

prodotti e materiali imprenditoriali, innovativi e sostenibili,

contribuendo così alla riduzione della produzione di rifiuti,

il corretto funzionamento del mercato e la promozione dei comportamenti

responsabile della corretta gestione dei rifiuti di plastica.

Tale decreto comprende anche misure volte a promuovere

l'uso di plastica riciclata adatta al contatto diretto

cibo in bottiglie per bevande.

1. Il presente decreto si applica ai prodotti di plastica monouso,

di cui all'allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabili, nonché

agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

2. Fatte salve le norme in materia di igiene e sicurezza

alimenti e materiali e oggetti destinati al contatto

con lo stesso (MOCA), le disposizioni del presente decreto

prevalere sulle norme incompatibili della parte quarta del decreto

1. Ai fini del presente decreto si applica quanto segue

a) "plastica": il materiale costituito da un polimero, come

definito all'articolo 3, punto 5) del Regolamento (CE) n. 1907/2006

del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, che

potrebbero essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che

funzionare come un importante componente strutturale dei prodotti

finito, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati

modificato chimicamente; sono esclusi da questa definizione

materiali come vernici, inchiostri, adesivi e rivestimenti in

plastica di peso inferiore al 10% in peso

prodotto totale, che non costituiscono un componente strutturale

b) "prodotto di plastica monouso": un prodotto fabbricato

realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto

fatto di polimeri naturali chimicamente non modificati, e che

non è concepito, progettato o immesso sul mercato per svolgere, in

corso della sua vita, più spostamenti o rotazioni per

essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere

tuttavia riutilizzato per lo stesso scopo per il quale era

concepito. Ad esempio, non sono considerati prodotti di plastica

contenitori monouso per cibo secco, compresi quelli

stagionato, o per cibi venduti freddi che richiedono ulteriore

preparazione, contenitori contenenti alimenti in quantità

più grande di una singola porzione o contenitori per alimenti

singola porzione venduta in più unità;

c) "plastica oxo-degradabile": la plastica contenente

additivi che per ossidazione portano alla frammentazione

materiale plastico in microframmenti o decomposizione chimica;

d) "attrezzo da pesca": qualsiasi attrezzo o parte di esso utilizzato

nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare

risorse biologiche marine o galleggianti sulla superficie del mare

e viene utilizzato allo scopo di attrarre e catturare o allevare detto

e) "rifiuto dell'attrezzo da pesca": l'attrezzo da pesca restituito

nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a),

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compreso tutto

componenti, sostanze o materiali che facevano parte o erano

attaccato all'attrezzo da pesca quando è stato lanciato, però

f) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di a

prodotto sul mercato. Non è considerata "immissione sul mercato"

distribuzione di un prodotto dopo la prima messa in servizio a

g) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto

per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato locale

nazionale nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o

h) "norma armonizzata": una norma adottata sulla base di una

richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della

Normativa dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, comma

1), lettera c), del Regolamento (UE) n. 1025/2012, del Parlamento

Unione Europea e del Consiglio del 25 ottobre 2012;

i) "rifiuto": il rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera

a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

l) "regime di responsabilità estesa del produttore": il

responsabilità estesa del produttore definita all'articolo 183,

comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro

che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a

indipendentemente dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a

distanza come definita dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del

decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e posti sul mercato

prodotti domestici in plastica monouso o prodotti in plastica monouso

attrezzi da pesca riempiti o contenenti plastica, diversi da

le persone che esercitano l'attività di pesca di cui all'articolo 4,

punto 28), del Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e

del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; vale a dire

2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro

o in un paese terzo che vende a titolo professionale ad un altro

Stato membro direttamente ai nuclei familiari o ad utenti diversi da

famiglie private, attraverso contratti a distanza come definiti

dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 206

del 2005, prodotti in plastica monouso, prodotti in plastica monouso

attrezzi da pesca pieni o contenenti plastica, eccetto

le persone che esercitano l'attività di pesca di cui all'articolo 4,

punto 28 del Regolamento (UE) n. 1380/2013;

n) "incasso": raccolta definita nell'articolo 183, comma 1,

lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

o) "raccolta differenziata": raccolta differenziata definita

Articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3

p) "trattamento": il trattamento definito nell'articolo 183, comma

1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

q) "imballaggio": l'imballaggio definito nell'articolo 218, comma 1,

lettere a) b), c) ed), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

r) "plastica biodegradabile": plastica in grado di subire una

decomposizione fisica, biologica a causa della quale finisce

si decompone in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua, ed è,

secondo le norme europee sugli imballaggi, recuperabili

mediante compostaggio e digestione anaerobica;

s) "impianto portuale di raccolta": qualsiasi impianto fisso,

galleggiante o mobile in grado di fornire il servizio di

raccolta dei rifiuti dalle navi;

t) "prodotti del tabacco": i prodotti del tabacco come definiti

Articolo 2, lettera e) del decreto legislativo 12 gennaio 2016,

1. Al fine di produrre una riduzione quantificabile entro il 2026

consumo dei prodotti in plastica monouso elencati nella parte A

dell'allegato, rispetto al 2022 e per invertire le tendenze in crescita

dei consumi, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro

sviluppo economico, le regioni o le province autonome di Trento

e Bolzano stipulano accordi di programma e contratti con le istituzioni

pubblico, con aziende, enti pubblici o privati ​​e associazioni di

categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche per il perseguimento di

a) attuazione di specifici piani di settore per la riduzione del

consumo di prodotti di plastica usa e getta di cui all'allegato, parte A,

nonché il recupero e l'ottimizzazione dei conseguenti flussi di rifiuti

b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi

produzione e distribuzione e tecnologie idonee a prevenire o

ridurre la produzione di rifiuti da prodotti in plastica

smaltibili come da allegato, parte A e per ottimizzare la raccolta e

il recupero, nonche 'promozione di prodotti alternativi purche' no

c) sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in

plastica monouso di cui all'allegato, parte A, ai fini della modifica

cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine

e strumenti di controllo verso la produzione dei prodotti

d) attività di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi

aspetti economici e ambientali delle alternative basate sui prodotti

riutilizzabili, e delle attività volte al riciclo e al

raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;

e) monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica

monouso come da allegato, parte A e dei prodotti riutilizzabili

immessi sul mercato, finalizzati anche all'acquisizione di

informazioni necessarie per quantificare la riduzione di

consumi e gli obblighi in materia di comunicazione dei dati su

riutilizzo dei beni da cui provengono i rifiuti;

f) promuovere, anche attraverso l'avvio di sperimentazioni a

livello territoriale, alternative basate sull'uso dell'acqua e

bevande alla spina, prodotti durevoli e riutilizzabili per entrambi

l'acquisto e per il consumo in loco o da asporto e

g) sostenere e promuovere la nascita, la diffusione e

consolidamento dei modelli economici in cui viene fornita agli espositori

il servizio di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna di

2. Con gli accordi e i contratti di cui al comma 1 sono altresì

a) la raccolta delle informazioni necessarie per lo sviluppo di

materie prime, processi e prodotti sia usa e getta che riutilizzabili e

la raccolta dei dati per la costruzione del "Life Cycle Assessment"

b) lo sviluppo di standard di qualità per:

1) la determinazione delle caratteristiche qualitative di

materie prime e additivi utilizzabili in fase di produzione;

2) la determinazione della prestazione minima del prodotto

durante le fasi di utilizzo, compreso il trasporto, lo stoccaggio e

uso, sanificazione e riutilizzo;

c) lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per la raccolta,

riciclo e reintroduzione della plastica nel ciclo produttivo,

nonché per l'intercettazione selettiva e l'avvio del riciclaggio e al

riutilizzo di prodotti in plastica monouso e alternative

d) informazioni sui sistemi di restituzione dei prodotti utilizzati da

parte del consumatore. Le informazioni riguardano i sistemi

restituzione, ritiro, sanificazione e recupero di

prodotti in plastica monouso, il ruolo degli utenti e dei consumatori

in detti sistemi, nonché il significato dei marchi apposti sul

3. Gli accordi e i contratti di cui al comma 1 specificano il

calendario delle azioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana e comunicato alla Commissione Europea.

4. Per le finalità di cui al presente decreto, come ulteriormente

misure volte a ridurre i prodotti di plastica monouso, in

particolare di quelli elencati nell'allegato, parte A, le stazioni

gli appaltatori favoriscono l'uso di prodotti alternativi a quelli in

plastiche usa e getta anche attraverso specifiche e clausole tecniche

criteri ambientali minimi contrattuali definiti nell'ambito del

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi in

settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma

1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le linee di credito

pertinente. Per le finalità di cui al presente comma, entro un anno dal

data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del

transizione ecologica adotta criteri ambientali con proprio decreto

minimi per i servizi di ristorazione con e senza installazione di

distributori automatici di alimenti, bevande e acqua, nonche' i

criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e produzioni

5. Il Ministro della transizione ecologica, una volta all'anno,

notificare alla Commissione le misure adottate. Le regioni

e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero

per la transizione ecologica, entro il 30 marzo di ogni anno, il

misure adottate a livello regionale e gli accordi e i contratti di

programma sottoscritto in questo articolo. Gli accordi e

i contratti stipulati dalle Regioni sono pubblicati in esclusiva

6. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche a

7. Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e

prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, si riconosce,

un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro il limite massimo

totale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e

2024, a tutte le aziende che acquistano e utilizzano prodotti del

tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, che

sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e

compostabile, certificata secondo UNI EN 13432:2002. Il

contributo è dovuto nella misura del 20 per cento delle spese sostenute

e documentata per i predetti acquisti ed è riconosciuta fino al

all'importo massimo annuo di € 10.000 per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, del

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge

23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre al

formazione del reddito d'impresa né della base imponibile

dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è rilevante ai fini del

finalità del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917. Con decreto del Ministro della transizione ecologica del

concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro

economia e finanza, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono

ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del

contributo, anche al fine di rispettare il limite massimo di spesa di

di cui al presente paragrafo, attribuendo criteri di priorità ai prodotti

usa e getta destinati a venire a contatto con gli alimenti.

8. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettera

c), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei

esercizi 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero del

transizione ecologica, da adottarsi entro un anno dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, il

modalità di assegnazione delle suddette somme.

9. Al fine di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, il

consumo di prodotti in plastica monouso nelle istituzioni

scuole statali e paritarie e di educare al corretto smaltimento

e la possibilità di riciclare e riutilizzare i prodotti in plastica

usa e getta, il Ministero della Pubblica Istruzione sostiene le istituzioni

scuole nell'adozione del modello di «scuola per un futuro»

sostenibile» anche attraverso la partecipazione a reti scolastiche.

10. A copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8, pari al 13

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, sì

prevede mediante una corrispondente riduzione dell'accantonamento per

recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis del

Prato. 234 del 2012. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è

autorizzato ad effettuare, con propri decreti, i necessari

1. È vietata l'immissione sul mercato di prodotti in plastica

gli articoli monouso elencati nella parte B dell'allegato e i prodotti di

2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di

di cui al comma 1 è consentito, fino ad esaurimento delle scorte, a

a condizione che si possa dimostrare di essere immesso sul mercato in

data antecedente l'effettivo inizio dell'obbligazione ai sensi del

3. La collocazione nel

mercato dei prodotti in materiale biodegradabile e

compostabile, certificato secondo lo standard europeo della norma

UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima

rinnovabile pari o superiore al 40 per cento e, dal 1° gennaio

2024, superiore ad almeno il 60 per cento, nei seguenti casi:

a) dove non è possibile utilizzare alternative riutilizzabili a

prodotti di plastica usa e getta destinati a venire a contatto con

alimenti elencati nella parte B dell'allegato;

b) se è previsto l'uso in circuiti controllati che

conferiscono in via ordinaria e stabile, con raccolta differenziata,

rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali mense, strutture e

c) qualora tali alternative, in considerazione delle specifiche

circostanze di tempo e di luogo non forniscono adeguate garanzie in

termini di igiene e sicurezza;

d) in considerazione del particolare tipo di alimento o

e) in circostanze che coinvolgono un gran numero di

f) se l'impatto ambientale del prodotto riutilizzabile è

peggio delle alternative biodegradabili e compostabili monouso,

sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo

valutata a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, 27,1 milioni

euro per l'anno 2023, 22,9 milioni di euro per l'anno 2024, 26,9

milioni di euro per l'anno 2025, 25,5 milioni di euro da

2026 è fornito mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il ministro

economia e finanza è autorizzata a versare contributi con i propri

decreta le necessarie modifiche di bilancio.

1. A partire dal 3 luglio 2024, prodotti in plastica monouso

elencati nella parte C dell'allegato i cui cappucci e coperchi sono di

la plastica può essere immessa sul mercato solo se i cappucci e i

i coperchi rimangono attaccati ai contenitori per tutta la durata dell'uso

prodotto atteso. Ai fini del presente paragrafo, i cappucci e i coperchi

di metallo con guarnizioni di plastica non sono considerati fatti di

2. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di

di cui al comma 1 è consentito, fino ad esaurimento delle scorte, a

a condizione che si possa dimostrare di essere immesso sul mercato in

data antecedente l'effettivo inizio dell'obbligazione ai sensi del

3. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione Europea di norme armonizzate adottate ai sensi del

dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2019/904, i prodotti di

di cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti ivi previsti se

4. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato:

a) a partire dal 2025, fabbricati con polietilene tereftalato come

componente principale ("bottiglie in PET"), deve contenere almeno

25 percento di plastica riciclata, calcolata come media per tutti

Bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;

b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di

plastica riciclata, calcolata come media per tutte queste bottiglie per

bevande immesse sul mercato nazionale.

5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i

i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, assicurano la

riappropriazione del materiale post-consumo ai produttori per

bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, che definisce

la quota percentuale da restituire e le relative modalità di

1. Ciascun prodotto in plastica monouso elencato nella parte D

dell'allegato e immessi sul mercato reca sull'imballaggio o sul

si è prodotta una marcatura a caratteri grandi, ovviamente

leggibili ed indelebili, secondo le modalità indicate dal regolamento

di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

2. Il contrassegno di cui al comma 1 informa i consumatori circa:

a) metodi di gestione dei rifiuti appropriati coerenti con i

sistemi di raccolta esistenti, nonché forme di smaltimento da

evitare per lo stesso in accordo con la gerarchia dei rifiuti;

b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza

negativo sull'ambiente di dispersione o altre forme di

3. Le disposizioni del

decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a cui si aggiungono i

4. Messa a disposizione sul mercato interno, come definito

Articolo 3, comma 1, lettera g), dei prodotti di plastica monouso

non sono conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1, è

consentito fino ad esaurimento scorte, a condizione che sia possibile

prova di immissione sul mercato in data anteriore al

decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma.

1. Entro il 31 dicembre 2024 o entro il 5 gennaio 2023 per

per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore

istituito prima del 4 luglio 2018, rifiuti derivanti da prodotti di

materie plastiche monouso elencate nella parte E, sezione I dell'allegato,

sono gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II

della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

o sistemi specifici da istituire con decreto adottato ai sensi dell'art

ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152. A tal fine, fatte salve le disposizioni del

articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e

dalle disposizioni del Titolo II della Parte Quarta dello stesso

decreto, per quanto non già previsto, i produttori,

in proporzione al peso del componente plastico rispetto a

quella del prodotto, assicurare la copertura dei costi sotto indicati

a) i costi delle azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 10

b) i costi di raccolta dei rifiuti per questi prodotti consegnati

nei sistemi di raccolta pubblica, comprese le infrastrutture e i suoi

funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali

c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il

successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.

2. Entro il 31 dicembre 2024 o entro il 5 gennaio 2023 per i

regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti prima del 4

Luglio 2018, i rifiuti derivanti dai prodotti usa e getta elencati nel

Parte E, Sezione II dell'Allegato, sono gestiti attraverso i sistemi

già istituito ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, ovvero sistemi specifici da istituire con decreto adottato ai sensi del

ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152. Entro il 5 gennaio 2023, i rifiuti derivanti da

i prodotti di cui alla parte E, sezione III dell'allegato, sono gestiti

attraverso sistemi di responsabilità estesa del produttore. IL

i produttori garantiscono, in proporzione al peso del

componente plastico rispetto a quello del prodotto, il coperchio

a) le misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 in relazione a

b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e successiva

trasporto e trattamento di tali rifiuti; e

c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell'art

178-ter, comma 3, punto 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

3. Con particolare riguardo ai prodotti monouso elencati in

Parte E, sezione III dell'allegato, i fabbricanti garantiscono inoltre,

in proporzione al peso del componente plastico rispetto a

quella del prodotto, la copertura delle spese di ritiro del

rifiuti per questi prodotti inviati ai sistemi di raccolta pubblica,

compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e successivamente

trasporto e trattamento di tali rifiuti. Questi costi includono il

creazione e messa a disposizione, per gli utenti, di

infrastrutture specifiche per la raccolta di tali rifiuti

prodotti, come contenitori idonei o contenitori nel

luoghi in cui normalmente vengono smaltiti i rifiuti.

4. Entro il 31 dicembre 2024, rifiuti di attrezzi

le attività di pesca contenenti plastica sono gestite attraverso i sistemi istituiti nel

ai sensi della Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 2006,

o sistemi specifici da stabilire con decreto adottato ai sensi del

dell'articolo 178-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.

152 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il Ministro del

transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare

il tasso di raccolta annuale minimo nazionale per gli attrezzi da pesca

scarti contenenti plastica per il riciclaggio. I regimi costituiti

ai sensi del presente paragrafo garantiscono che i fabbricanti di utensili

i pescherecci contenenti plastica coprono le spese di raccolta

differenziato dei suddetti strumenti quando vengono smaltiti e smaltiti

agli impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni del

recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 17 aprile 2019 o ad altri sistemi di raccolta

equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del

presente decreto, le spese di successivo trasporto e trattamento,

nonché i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo

10. I requisiti di cui al presente paragrafo integrano i requisiti

applicabile ai rifiuti dei pescherecci di cui alle disposizioni

di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 sugli impianti portuali

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i regimi di responsabilità estesa

del produttore stabilito prima del 4 luglio 2018 adeguare il proprio

6. I sistemi di cui al presente articolo si identificano con gli attori

coinvolti, compresi i gestori dei rifiuti, i costi da coprire in

sulla base dei servizi necessari da fornire, in modo trasparente, secondo

criteri di efficienza, efficacia ed economicità, sulla base di

determinazioni sui costi efficienti assunte dall'Autorità

regolamento per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA). I costi di

rimozione dei rifiuti sono limitate alle attività intraprese da

organi di governo del territorio, ove istituiti ed operanti, ovvero da

Comuni, ovvero da enti pubblici e privati ​​che operano per loro conto;

in tal caso, la determinazione del corrispettivo per il servizio da

tali resi sono fissati in proporzione ai costi sostenuti. Al

al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, contributi

finanziaria per i costi di rimozione dei rifiuti può essere

determinato mediante la fissazione di importi fissi adeguati su base pluriennale.

7. I sistemi istituiti ai sensi del presente articolo sono

i produttori del prodotto sono obbligati ad aderire e il

possibilità di partecipazione di utenti o altri

categorie di operatori interessati, in relazione al settore della

riferimento, cui possono aderire anche attraverso le associazioni di

categoria di appartenenza, stabilita a livello nazionale.

8. Al fine di garantire la riduzione dei consumi, la raccolta e il

recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E,

dell'allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il Ministro

sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento

e Bolzano stipulano accordi di programma e contratti con i settori

interessati, ai sensi degli artt. 206 e 206-ter del

decreto legislativo n. 152 del 2006 con finalità e modalità

indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, del presente decreto.

9. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, costituiti

in un altro Stato membro adempiono ai loro obblighi ai sensi del

disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto

10. Produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono i

prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato,

in un altro Stato membro dell'UE in cui non lo sono

stabilito, designare una persona fisica o giuridica, come

rappresentante autorizzato e responsabile dell'adempimento del

obblighi del produttore nell'altro Stato membro.

1. I sistemi di responsabilità estesa del produttore istituiti nel

ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 garantiscono la raccolta differenziata

finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di

utilizzo di plastica riciclata di cui all'articolo 6, comma 3:

a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti prodotti di

materie plastiche monouso elencate nella parte F dell'allegato pari a 77 per

cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso posti sul

b) entro il 2029, di un quantitativo di rifiuti prodotti di

materie plastiche monouso elencate nella parte F dell'allegato pari a 90 per

cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso posti sul

2. I prodotti in plastica monouso elencati nella parte F

dell'allegato immesso sul mercato può essere considerato

equivalente alla quantità di rifiuti generati da questi prodotti,

compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. Per decreto di

Ministro della transizione ecologica, di natura non regolamentare,

possono essere predisposti sistemi di deposito e rimborso dedicati per

i prodotti elencati nella parte F dell'allegato e possono essere

definiti obiettivi specifici di raccolta differenziata.

3. Ferme restando le percentuali di cui al comma 1, è possibile

procedere alla raccolta congiunta di alcune tipologie di rifiuti

prodotti di plastica monouso a condizione che non li influenzi

potenziale da preparare per il riutilizzo, il

riciclaggio e altre operazioni di recupero e offrire, al completamento di

tali operazioni, un risultato di qualità paragonabile a quella

ottenuta tramite raccolta differenziata dedicata a specifiche

rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F, nel rispetto della

condizioni previste dall'articolo 13-ter del decreto del Ministro

della sanita '21 marzo 1973, pubblicata nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104 di 20

1. Al fine di informare i consumatori e incoraggiarli ad adottare

comportamenti responsabili al fine di ridurre la dispersione di

rifiuti di prodotti in plastica di cui al presente decreto, il

Ministero della Transizione Ecologica, sentito il Ministero della

sviluppo economico, adotta una Strategia con proprio decreto

nazionale per la lotta all'inquinamento da plastica che

comprende misure per incoraggiare l'adozione di un comportamento

responsabile per l'acquisto di prodotti in plastica monouso e a

comunicare ai consumatori dei prodotti in plastica monouso elencati

nella parte G dell'allegato e degli attrezzi da pesca contenenti

a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di

opzioni di riutilizzo e gestione dei rifiuti per questi prodotti

plastica usa e getta e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le

migliori pratiche nella gestione dei rifiuti ai sensi del

dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) l'impatto sull'ambiente, in particolare sull'ambiente marino e sul

acque interne, dispersione o altro smaltimento improprio di

rifiuti di questi prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca

c) l'impatto ambientale delle cattive pratiche, la percentuale di

contenuto di plastica presente in alcuni prodotti, nonché

l'impatto di metodi impropri di smaltimento di tali rifiuti

prodotti in plastica monouso su fognature, scarichi

delle acque grigie domestiche e sui canali di scolo delle acque stradali

d) modalità di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili

e compostabile certificata EN 13432 con rifiuto organico, ovunque

le condizioni di cui all'articolo 182-ter, comma 6, del

2. La Strategia di cui al presente articolo è adottata con

supporto dell'ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i

sistemi di cui all'articolo 8, le Regioni e le Province autonome, i

Comuni e associazioni di consumatori e di tutela dell'ambiente.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione

adotta «Scuola di rigenerazione», il Piano per la transizione ecologica

e culturale, che ne prevede la realizzazione, in favore

della scuola comunita', di attivita' formative volte al

promozione della consapevolezza e della conoscenza di

problemi legati al consumo di plastica monouso e a

trasformare le abitudini di vita in modo sostenibile. Piano

prevede inoltre i criteri specifici per l'individuazione dei

soggetti idonei allo svolgimento di attività formative

in modo che l'offerta formativa si svolga in modo imparziale e obiettivo.

1. Le misure adottate con il presente decreto sono integrate nel

piani e programmi di cui agli articoli 121, 180, 198-bis, 199,

225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il

articoli 11 e 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190,

e nei piani di raccolta e gestione dei rifiuti stabiliti a norma di legge

della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio,

2. Le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9

rispettare la legislazione alimentare dell'UE come garanzia

igiene e sicurezza alimentare, promuovendo, ove possibile,

l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto

si riferisce a materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Per determinare se un contenitore per alimenti è da considerarsi a

prodotto plastico monouso ai fini del presente decreto, in

oltre ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui

in allegato è fondamentale tener conto dell'andamento di

contenitore da disperdere nell'ambiente, a causa della sua

volume o le sue dimensioni, in particolare nel caso di

1. Il Ministero della transizione ecologica comunica annualmente

a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte A

dell'allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per

dimostrare la riduzione dei consumi ai sensi dell'articolo 4;

b) informazioni sulle misure di cui all'articolo 4;

c) dati sui prodotti in plastica monouso elencati nella parte F

dell'allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno il

territorio nazionale, per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi

di raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 9;

d) dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica

immessi sul mercato e gli attrezzi da pesca scartati raccolti ciascuno

e) informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie

per le bevande elencate nella parte F dell'allegato, per dimostrare la

raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6;

f) dati sui rifiuti post-consumo da prodotti in plastica monouso

di cui alla parte E, sezione III dell'allegato, che sono stati

2. La comunicazione dei dati di cui al comma 1 è prevista entro

diciotto mesi dalla fine dell'anno solare di riferimento in cui si trovano

stato raccolto. Per le finalità di cui al presente articolo, il primo anno

il riferimento civile è l'anno 2022 per i dati di cui alle lettere

a), b), c) ed) del comma 1 e l'anno 2023 per i dati di cui al

lettere e) ed f) del comma 1.

3. I dati di cui al comma 1 sono comunicati per via telematica

secondo il formato stabilito dalla Commissione Europea. I dati e la

le informazioni sono accompagnate da un rapporto di ispezione del

qualità delle fonti, della metodologia utilizzata, dell'organizzazione, del

completezza, affidabilità e coerenza degli stessi.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'immissione in commercio o

la messa a disposizione di prodotti in violazione delle disposizioni

L'articolo 5, comma 1 è punito con sanzione amministrativa

pecuniaria da € 2.500 a € 25.000. Stessa sanzione si

si applicano in caso di immissione sul mercato o messa a disposizione

di prodotti con caratteristiche diverse da quelle

indicati nell'articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di contrassegno

di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione è aumentata fino a

raddoppiare il massimo se una quantità di

prodotti che valgono più del 10 per cento del fatturato di

2. I produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione

i sistemi di cui all'articolo 8, comma 7 sono puniti con la sanzione

pecuniaria amministrativa di 5.000 euro, ove la condotta non sia

già sanzionato ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo,

o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai sensi dell'art

legge 24 novembre 1981, n. 689; l'accertamento delle violazioni e

è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie

ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152

4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di

di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad uno specifico capitolo del reddito del

bilancio dello Stato da riassegnare, con decreto del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai relativi capitoli del

stime degli enti di appartenenza dei soggetti

procedere all'accertamento e contestazione delle violazioni,

destinati al potenziamento delle attività di controllo e di

accertamento delle violazioni di cui al presente articolo.

5. Chi con un'azione o un'omissione viola varie disposizioni di cui

ai commi 1 e 2 o commette più violazioni degli stessi

provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista per il

violazione più grave aumentata fino al doppio. La stessa sanzione

si applica a chi ha più azioni od omissioni, esecutive di una

stesso disegno, commette anche più violazioni in tempi diversi

delle stesse o diverse disposizioni di cui al presente articolo.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto

a) l'articolo 1, comma 545, della legge n. 205;

b) Articolo 226-quater, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo

2. All'articolo 218, comma 1, lettera dd-bis), del decreto

legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «o altre sostanze» sono

aggiunto quanto segue: «ad eccezione dei polimeri naturali che non

3. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 di

2006, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A chiunque

immette sul mercato interno imballaggi che non soddisfano i requisiti richiesti

all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro”.

4. All'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo n. 152 di

2006, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, la parola "234," è soppressa;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai soggetti di

di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di

partecipazione alla stessa, si applica la sanzione amministrativa

somma pecuniaria di 5.000 euro, fermo restando l'obbligo di

5. Con riferimento ai rifiuti di cui all'allegato, parte E, sezione

III, i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2,

coprono le spese sostenute dai Comuni per il

attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis del decreto

legislativo n. 152 del 2006, ai sensi dello stesso.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10 e

dall'articolo 5, comma 4, dall'attuazione del presente decreto n

devono sorgere nuovi o maggiori oneri finanziari

2. Le amministrazioni interessate adempiono agli obblighi

previste dal presente decreto con risorse umane, strumentali e

finanziaria disponibile ai sensi della normativa vigente.

1. Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno

dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Tale decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica

Italiano. Chiunque sia responsabile è obbligato ad osservarlo e farlo

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione

1) Tazze o bicchieri per bevande, compresi i loro tappi e

2) contenitori per alimenti, ovvero contenitori come scatole con or

senza coperchio, utilizzato per cibi che insieme soddisfano i

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumato direttamente dal contenitore; e

c) pronto per il consumo senza ulteriore preparazione, per

ad esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi contenitori per fast food o altri tipi di cibo

pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione dei contenitori

per bevande, piatti, confezioni e involucri contenenti alimenti

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 su

1) Tamponi di cotone, eccetto quando nell'ambito di

applicazione della Direttiva del Consiglio 90/385/CEE o

2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione

Direttiva 90/385/CEE o Direttiva 93/42/CEE;

6) aste da attaccare per sostenere i palloncini, tranne i

palloncini per usi e applicazioni industriali o di altro tipo

professionisti che non sono distribuiti ai consumatori e relativi

7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, es

contenitori come scatole con o senza coperchio, usati per alimenti

che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) sono generalmente consumati direttamente dal contenitore;

c) sono comunque pronti per il consumo senza ulteriore preparazione

ad esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi contenitori per fast food o altri tipi di cibo

pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione dei contenitori per

bevande, piatti, confezioni e involucri contenenti alimenti;

8) contenitori per bevande in polistirolo espanso e affini

9) tazze o bicchieri per bevande in polistirolo espanso e

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ovvero

cioè contenitori usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie

per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche' imballaggi compositi

di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

a) contenitori per bevande in vetro o metallo con tappo e

b) contenitori per bevande destinati e utilizzati per alimenti a

fini medici speciali di cui all'articolo 2, lettera g), of

Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

che sono in forma liquida.

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 7 sui requisiti di

1) Assorbenti igienici e assorbenti interni e applicatori di assorbenti interni;

2) salviettine umidificate, ovvero salviette preumidificate per

igiene personale e domestica;

3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in

combinazione con prodotti del tabacco;

4) tazze o bicchieri per bevande.

I. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, comma 1, on

1) Contenitori per alimenti, ovvero contenitori come scatole con or

senza coperchio, utilizzato per cibi che insieme soddisfano i

a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) sono generalmente consumati direttamente dal contenitore; e

c) sono comunque pronti per il consumo senza ulteriore preparazione

ad esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi contenitori per fast food o altri tipi di cibo

pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione dei contenitori per

bevande, piatti, confezioni e involucri contenenti alimenti;

2) confezioni e involucri in materiale flessibile e contenenti

alimenti destinati al consumo immediato direttamente dalla confezione o

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri,

cioè contenitori usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie

per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche' imballaggi compositi

di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non contenitori di vetro

o metallo per bevande con tappi e coperchi in plastica;

4) tazze o bicchieri per bevande, compresi i loro tappi e

5) Sacchetti di plastica leggeri definiti

Articolo 3, punto 1-quater, della Direttiva 94/62/CE.

II. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, commi 2 e

3, sotto la responsabilità estesa del produttore

1) salviettine umidificate, ovvero salviette preumidificate per

igiene personale e domestica;

2) palloni, ad eccezione dei palloni industriali o per altri usi

usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti a

III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8,

comma 3, sulla responsabilità estesa del produttore

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in

combinazione con i prodotti del tabacco.

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 9 sulla raccolta

differenziato e di cui all'articolo 6 comma 5, sui requisiti di

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri,

compresi i loro cappucci e coperchi, ma non:

a) bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappo e

b) bottiglie per bevande destinate e utilizzate per alimenti a

fini medici speciali di cui all'articolo 2, lettera g), of

Regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 10 sulle misure di

1) Contenitori per alimenti, ovvero contenitori come scatole

con o senza coperchio, utilizzato per saziare cibi

a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) sono generalmente consumati direttamente dal contenitore;

c) sono comunque pronti per il consumo senza ulteriore preparazione

ad esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi contenitori per fast food o altri tipi di cibo

pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione dei contenitori per

bevande, piatti, confezioni e involucri contenenti alimenti;

2) confezioni e involucri in materiale flessibile e contenenti

alimenti destinati al consumo immediato direttamente dalla confezione o

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri,

cioè contenitori usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie

per bevande e relativi tappi e coperchi, nonche' imballaggi compositi

di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non contenitori di vetro

o metallo per bevande con tappi e coperchi in plastica;

4) bicchieri per bevande e relativi tappi e coperchi;

5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in

combinazione con prodotti del tabacco;

6) salviettine umidificate, ovvero salviette preumidificate per

igiene personale e domestica;

7) palloni, esclusi i palloni industriali o per altri usi

usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti a

8) Sacchetti di plastica leggeri definiti

Articolo 3, punto 1-quater, della Direttiva 94/62/CE;

9) assorbenti, assorbenti e applicatori di assorbenti interni;

10) prodotti realizzati con materiali biodegradabili e

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