Stendere il bucato sul terrazzo: quando si può fare?

2022-10-01 15:28:03 By : Ms. Maggie Yi

Durante il periodo estivo capita molto spesso di vedere lenzuola ed altri capi di biancheria stesi su terrazzi e balconi; questo metodo ‘naturale’ di asciugatura è molto antico ed estremamente diffuso ma, a differenza di quanto si possa pensare, non è sempre lecito. Da un lato, non esiste alcuna legge specifica a proposito di panni stesi; dall’altro, vi sono diversi casi di giurisprudenza, dai quali si può trarre una precisa indicazione normativa e rispondere alla domanda: quando si può stendere il bucato all’aperto? Di seguito, vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Per chi abita in condominio, quindi, è bene far riferimento anzitutto al regolamento condominiale, per quanto concerne l’uso di balconi, terrazze ed altri spazi. Per aggirare il problema che si pone quando gli stenditori sono sporgenti, si può optare per un’alternativa, rappresentata dagli stendibiancheria da parete, come quelli di Stendinik. Possono essere fissati anche al soffitto, per sfruttare uno spazio inutilizzato, e far asciugare il bucato senza stenderlo al di fuori del perimetro di balconi e terrazzi. In caso di installazione esterna, il consiglio è quello di strizzare bene i panni, così da evitare un (potenzialmente) fastidioso gocciolio. Naturalmente, bisogna sempre tener conto di quanto disposto dal regolamento condominiale, a meno che non si scelga di sistemare lo stendibiancheria fisso in casa (nel bagno, nell’antibagno o in un locale lavanderia).

Si può facilmente intuire come stendere il proprio bucato ad asciugare fuori dal balcone o dal terrazzo di casa possa rappresentare un problema solo in determinate circostanze. Nello specifico, quando l’unità abitativa si trova all’interno di un condominio o di un complesso residenziale e, al contempo, insiste su una strada o un altro luogo accessibile al pubblico.

Nel primo caso, il problema nasce nel momento in cui il gocciolamento del bucato steso ad asciugare cade sul terrazzo o sul balcone delle case sottostanti, o un’altra proprietà altrui. Ciò può determinare fastidio, oltre all’impossibilità da parte del proprietario di servirsi di quello spazio: è quanto stabilito, in sostanza, dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14547 del 16 agosto 2012. I giudici hanno stabilito che “l’azione con la quale il proprietario di una terrazza chiede la rimozione di uno stenditoio collocato nel confinante edificio ed aggettante sulla terrazza stessa con conseguenti immissioni” rappresenta una “negatoria servitutis, ai sensi dell’art. 949 c.c.”, ossia la rimozione di una servitù, un diritto infondato di utilizzo, a favore di un coinquilino o un altro soggetto, di una proprietà altrui.

Oltre alle regole di condominio, per capire se si può stendere il bucato all’aperto, è necessario fare riferimento al regolamento di Polizia urbana.

Di solito, il Comune attua specifiche disposizioni per tutelare il decoro urbano e architettonico; di conseguenza, in genere viene vietato di stendere panni, tappeti e simili su terrazzi e balconi, soprattutto se insistono su una strada, uno spazio o un’area di libero accesso al pubblico. Le misure a tutela del decoro cittadino sono piuttosto comuni; il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Foggia, ad esempio, vieta esplicitamente di “esporre, distendere o appendere per qualsiasi motivo alla vista del pubblico biancheria, tappeti, tessuti e simili fuori dalle finestre, sui terrazzi, balconi, ecc. prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico”.

Queste regole valgono sia per chi abita in condominio sia per chi risiede all’interno di un’unità abitativa indipendente. Nel primo caso, come detto, gli spazi che non sono “alla vista del pubblico” né sono “prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico” possono essere utilizzati per stendere il bucato nel rispetto delle regole condominiali; per le abitazioni private indipendenti, invece, valgono soltanto le regole municipali e quelle per una civile convivenza.